I contratti di somministrazione di lavoro sulla scia della normativa emergenziale.

20 Settembre 2022

Nuova proroga per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione, in missione a tempo determinato presso le aziende utilizzatrici: slitta al 30 giugno 2024 l’entrata in vigore del limite di utilizzo per un massimo di 24 mesi.

Con l’art. 12-quinquies della legge di conversione del c.d. “Decreto Energia” (D.L. n°21 del 2022, convertito con modifiche dalla L. n°51 del 2022), è stata ulteriormente prorogata, sino al 30 giugno 2024, la possibilità per le agenzie di somministrazione di inviare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi senza che ciò porti alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.

Ricordiamo che la somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie è una particolare forma di “prestito di manodopera”, con il quale l’agenzia e l’impresa utilizzatrice concordano una somministrazione a termine di lavoratori, che viene poi eseguita dall’agenzia stessa con l’utilizzo di personale assunto a tempo indeterminato.

Il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro, beneficiando delle tutele che offre la contrattazione collettiva di settore e fruendo di un contratto che ha una durata superiore alla singola missione. Le imprese utilizzatrici, dal canto loro, possono coprire fabbisogni temporanei di manodopera senza la necessità di impegnarsi per periodi più lunghi rispetto a tale esigenza.

La novità introdotta dalla predetta normativa implica che solo a decorrere dal 1° luglio 2024 torneranno in vigore le regole di cui al D.lgs. n°81 del 2015, così come modificato dal c.d. “Decreto Dignità”, che prevedono che dopo 24 mesi di utilizzo del dipendente somministrato, l’utilizzatore sia tenuto ad assumere quest’ultimo alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato.

Ricordiamo che il precedente termine di validità della deroga alle regole ordinarie oggi prorogato, 31 dicembre 2022, era stato introdotto proprio in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Sostegni ter” (D.L. n°4 del 2022), sulla scia della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare l’emergenza da Covid-2019.

Le norme emergenziali hanno, infatti, sensibilmente alleggerito i numerosi vincoli che, proprio a partire del citato Decreto Dignità, sono state disposte in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione a termine con il dichiarato fine di agevolare, da una parte, il mantenimento dei livelli occupazionali e, dall’altra, la flessibilità necessaria alle aziende in un periodo di notevole stress organizzativo e finanziario.

Le stesse associazioni datoriali e le rappresentanze dei lavoratori non hanno mancato di sottolineare come la reintroduzione del limite legale sopra descritto, anche se differita di ulteriori 18 mesi, comporterà, inevitabilmente, il rischio della perdita dell’occupazione per un numero elevatissimo di lavoratori a termine, a fronte di un turn over “obbligato” generato da tale vincolo legale.

Pertanto, a nostro avviso, la proroga in questione, piuttosto che un rimedio risolutivo al problema, in realtà, pare avere quale unico effetto quello di rimandarne una soluzione definitiva. Più in generale, si tratta dell’ennesima occasione persa dal Legislatore per abbandonare una visione alquanto demagogica del contratto di somministrazione di manodopera, che, nella più classica delle eterogenesi dei fini, per “combattere la precarietà del lavoro”, di fatto, espone i lavoratori somministrati alla perdita di un’occupazione fornita di ampie tutele legali e collettive.

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