Tempestività dell’invio delle comunicazioni ai lavoratori nei licenziamenti collettivi

20 Settembre 2022

La norma applicabile in tema di licenziamenti collettivi prevede dei ritmi serrati e delle tempistiche studiate con la finalità di procedimentalizzare il percorso che conduce alla definizione dell’esubero di forza lavoro, assicurando la dovuta informazione alle rappresentanze sindacali affinché le stesse possano verificare il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. Proprio uno degli elementi temporali che compongono tale disciplina è stato oggetto di una recente disamina da parte della Suprema Corte di Cassazione, che si è espressa sul tema nei termini di seguito analizzati.   

La Legge n. 223/1991 (norma di riferimento per la disciplina dell’istituto del licenziamento collettivo) prevede, tra le altre cose, una specifica regolamentazione della procedura da adottare nel caso di licenziamenti plurimi comminati in un determinato arco temporale, con una tempistica ben definita posta a tutela della corretta esecuzione dei singoli atti che compongono la procedura stessa.

In questo senso, è bene ricordare che sia obbligatorio eseguire la procedura prevista per i licenziamenti collettivi ogni qualvolta un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti in una singola unità produttiva, intenda risolvere il rapporto di lavoro di almeno 5 di questi nell’arco di 120 giorni (che decorrono dalla comunicazione del primo licenziamento); inoltre, la Legge n. 223/91 è il riferimento normativo anche per le aziende ammesse al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, con previsione di lavoratori in esubero.

Con particolare riferimento al comma 9 dell’art. 4 della predetta legge, – previsione sulla quale si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione – esso prescrive come necessario, quale atto finale della procedura in discussione, l’invio alle autorità e rappresentanze sindacali competenti di una comunicazione scritta relativa alla dichiarazione finale di esubero, la quale è condizione essenziale per la legittima comminazione del licenziamento nei confronti dei singoli lavoratori.  

Elemento centrale della previsione in argomento è, dunque, la prescrizione in forza della quale, entro il limite massimo di sette giorni dalla iniziale comunicazione dei recessi, il datore di lavoro è obbligato a comunicare un puntuale e dettagliato elenco dei lavoratori che siano stati destinatari di tale provvedimento (che comprenda anche l’indicazione dei criteri di scelta applicati al fine di giungere a tale decisione) all’Ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria.

In quest’ottica,  la Suprema Corte ha ritenuto che la contestualità tra la comunicazione del licenziamento ai lavoratori e, al contempo, alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici amministrativi, sia un elemento di tale rilevanza che, ove se ne rilevi l’assenza, la comunicazione stessa dovrà essere dichiarata inefficace, con la sola eccezione dei casi nei quali venga data prova di un ritardo del tutto incolpevole e dovuto a cause di forza maggiore che ne abbiano impedito la tempestiva trasmissione.

Nella recente pronuncia n. 17694/2022, infatti, la Corte di Cassazione si è espressa sul rispetto del menzionato periodo e, in particolare, è stato ritenuto che l’importanza che tale informazione raggiunga i propri destinatari in maniera tempestiva ed esauriente sia indispensabile ai fini del rispetto della trasparenza informativa, della completezza contenutistica e della rigida scansione procedurale prevista dalla norma di riferimento in tema di licenziamenti collettivi.  

In particolare, hanno precisato gli Ermellini, il rispetto di tale tempistica avrebbe il compito, fondamentale, di “consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell’operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l’impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all’art. 6, L. n. 604/1966”.

Pertanto, deduce la Suprema Corte, che non comporti alcuna inversione o annullamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti il fatto che i dipendenti destinatari della comminazione del licenziamento possano venirne a conoscenza in un secondo momento, successivo al termine settimanale indicato dalla norma, proprio perché ciò che la norma intende tutelare è la procedimentalizzazione, entro fasi e tempistiche predeterminate, dell’intenzione datoriale, al fine di consentire ai soggetti coinvolti di espletare le proprie funzioni entro un arco temporale definito all’interno della scandita sequenza di atti disciplinata dalla norma di riferimento, sì da evitare possibili ripercussioni negative sui singoli lavoratori licenziati.

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