Incentivare l’andamento produttivo dei propri dipendenti è una delle principali sfide di ogni datore di lavoro. A tal fine, riconoscere un premio di risultato può rivelarsi uno strumento più efficiente di altri, considerando anche il regime fiscale di favore che è stato progressivamente riconosciuto allo stesso. Con la legge di bilancio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta, nel panorama fiscale e lavorativo italiano, una nuova regolamentazione delle somme riconosciute dal datore di lavoro a titolo di “premio”, di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. Si tratta di un intervento che ha messo a regime e reso stabile un trattamento già esistente, ma precario e soggetto a periodiche proroghe e rifinanziamenti. Con tali premi si intende erogare somme di denaro che rappresentano una gratificazione per determinate categorie di lavoratori che abbiano raggiunto i risultati fissati dal proprio datore, secondo metodi chiari e trasparenti, che comportino un incremento nella produttività aziendale, definita attraverso criteri oggettivi in appositi accordi sindacali. È fondamentale, a tal fine, che l’erogazione del premio in argomento avvenga secondo quanto espressamente disposto da contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze presenti in azienda. Inoltre, affinché la corresponsione del premio di risultato possa godere del trattamento fiscale agevolato, è necessario che il dipendente interessato abbia dichiarato, nell’anno precedente a quello di riferimento per la ricezione di tali somme, un reddito non superiore a 80.000 euro. Il limite massimo dell’importo erogabile a titolo di premio di risultato con una tassazione agevolata del 10% è fissato in 3.000 euro lordi. Va segnalato che, in via d’eccezione, per l’anno corrente la predetta aliquota è stata abbassata al 5%, con un notevole guadagno sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori, che vedranno aumentare la somma netta percepita come premio per il raggiungimento degli obiettivi di produttività. In ogni caso, il premio di risultato può essere erogato anche sottoforma di welfare aziendale – ossia di quella vasta gamma di beni e servizi che il datore di lavoro può mettere a disposizione del lavoratore esclusa, alle condizioni specificate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), dai redditi imponibili del lavoratore. In tal caso, anche il premio di risultato sarebbe interamente detassato (entro il limite annuo sopra indicato).