La monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro

19 Febbraio 2024

È contrario al diritto comunitario il divieto di corrispondere al dipendente un’indennità per i giorni di ferie non goduti al momento della cessazione del rapporto.

Con la sentenza del 18 gennaio 2024, emessa con riferimento alla causa C-218/22, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che sono contrarie al diritto comunitario le disposizioni nazionali che, per il contenimento della spesa pubblica, non riconoscono, al termine del rapporto di lavoro, un’indennità per le ferie maturate e non godute al lavoratore.

La vicenda, prende le mosse dal giudizio instaurato da un dipendente di un Comune italiano che, alla cessazione del proprio rapporto di lavoro, non ha ricevuto il pagamento dell’indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute.

Nello specifico, il Comune aveva respinto la richiesta del lavoratore in quanto, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 95/2012, il dipendente pubblico non aveva diritto al pagamento delle ferie maturate in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro. La norma, ispirata a esigenze di contenimento della spesa pubblica, vieta, infatti, la monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro.

Il Tribunale nazionale, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, ha chiesto, quindi, l’intervento della Corte di Giustizia europea al fine di accertare la conformità di tale norma italiana con il diritto comunitario.

La Corte UE ha, pertanto, dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale in quanto il divieto di pagamento delle ferie non godute non può essere giustificato solo da esigenze di contenimento della spesa pubblica. Per la Corte, l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento della predetta indennità è la libera astensione dalla fruizione da parte del lavoratore a seguito di un esplicito invito del datore di lavoro a beneficiare delle ferie.

La Corte di giustizia europea ha, quindi, rinviato al giudice italiano, statuendo che il Comune, se non avesse dimostrato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie, avrebbe dovuto corrispondere la relativa indennità sostitutiva al dipendente in questione.

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