Accordo di rinnovo del CCNL Commercio: il nuovo congedo per donne vittime di violenza di genere

30 Aprile 2024

In occasione del recente rinnovo del CCNL relativo ai rapporti di lavoro del settore del terziario e del commercio, le parti sociali hanno, tra le altre cose, tenuto conto anche della condizione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici, prevedendo, con particolare riguardo a queste ultime, un nuovo congedo per le donne che siano state vittime di atti di violenza di genere.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi è stato recentemente oggetto di un accordo di rinnovo, siglato lo scorso 22 marzo 2024.

Tra le diverse novità ora inserite nel testo del CCNL, spicca l’art. 16-bis, dedicato a un particolare tipo di congedo per le donne vittime di violenza di genere.

Più nello specifico, avranno diritto al congedo in argomento le donne lavoratrici inserite in percorsi di protezione dedicati a tali situazioni, definiti dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, debitamente certificati, alternativamente, dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. 

Le lavoratrici in grado di attestare nei modi sopra indicati tale condizione, potranno fruire di un periodo massimo di novanta giorni lavorativi di assenza dal lavoro, utilizzabili per intero o frazionatamente (su base oraria o giornaliera) entro un periodo di tre anni. Una volta raggiunto il limite temporale appena indicato, ove siano ancora soddisfatti i medesimi requisiti necessari per il riconoscimento iniziale del congedo, esso potrà essere prorogato per ulteriori 90 giorni su richiesta della lavoratrice interessata, alle medesime condizioni.

Durante tale periodo la lavoratrice riceverà un'indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione mensile, che sarà anticipata dal datore di lavoro, il quale potrà compensare tali importi con le somme da versare all'INPS a titolo di contribuzione.

Inoltre, l’intera durata del congedo verrà figurativamente computata ai fini dell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti di legge e contrattuali. Pertanto, durante tale periodo, la lavoratrice maturerà i relativi ratei di ferie, mensilità aggiuntive, e TFR.   

La previsione in argomento richiede alla lavoratrice – salvo casi eccezionali nei quali non sia oggettivamente possibile (per esempio, quelli in nei quali ricorrano cause di forza maggiore) – di comunicare la propria futura assenza al datore di lavoro con un preavviso di almeno sette giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo in questione e fornendo i documenti di certificazione di cui si è detto sopra.

Infine, è consentito alla lavoratrice che si trovi nella condizione in argomento, debitamente certificata, di poter ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (verticale o orizzontale), o viceversa. In aggiunta, a quest’ultima dovrà essere accordato – previa verifica del datore di lavoro della disponibilità di posizione lavorative cui possa essere adibita ed entro sette giorni dalla relativa richiesta – il trasferimento presso altra sede, anche in un diverso comune. 

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