L’illegittima collocazione del lavoratore in cassa integrazione e la conseguente inattività creano allo stesso un danno alla professionalità che deve essere risarcito. Con la l’ordinanza n. 10267 del 16 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che al dipendente collocato illegittimamente in cassa integrazione spetta, oltre al risarcimento del differanziale tra l’indennità di cassa ricevuta e le retribuzioni che non gli sono state erogate, il risarcimento per il danno alla professionalità, da quantificare in via equitativa. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da una lavoratrice che ha chiesto l’accertamento del danno alla professionalità subito per tutto il periodo in cui è stata posta, illegittimamante, dal datore di lavoro, in Cassa Integrazione, nonché la condanna di questi alla corresponzione del relativorisarcimento. Nel giudizio di merito è stata accertata l’illegittimità del provvedimento con il quale la lavoratrice è stata sospesa dal lavoro a causa della violazione dei criteri utilizzati dal datore di lavoro per individuare i lavoratori da porre in Cassa Integrazione. I Giudici di legittimità hanno, inoltre, statuito il principio secondo il quale, in presenza di adeguate allegazioni, l’inattività forzata e, in particolare, il fatto di non aver potuto esercitare la propria prestazione professionale, non lede solo l’immagine, ma danneggia anche professionalmente il lavoratore, in quanto può provocare il depauperamento del patrimonio professionale acquisito. Ai fini della valutazione dell’esistenza e della prova del danno alla professionalità, la Corte considera anche elementi indiziari, che devono essere gravi, precisi e concordanti, quali la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata della sospensione dal lavoro, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il periodo di asserita dequalificazione. Pertanto, la lavoratrice illegittimamente posta in Cassa Integrazione, oltre all’integrazione della retribuzione non ricevuta per il periodo di fruizione dell’ammortizzatore, ha diritto a vedersi riconosciuto un separato risarcimento per danno alla professionalità, determinato in via equitativa dal giudice del lavoro.