Limiti dell’obbligo di repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

18 Luglio 2024

L’obbligo di repechage deve essere limitato alle mansioni inferiori compatibili con le attitudini, il bagaglio professionale e la formazione del dipendente al momento del licenziamento.

Nel caso in esame, alcuni dipendenti hanno impugnato il licenziamento, lamentando che esso non fosse stato preceduto dalla valutazione di un loro possibile repêchage, ovvero l’assegnazione del lavoratore da licenziare a una differente mansione disponibile all’interno dell’azienda che gli consentisse il mantenimento del posto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto al repêchage per mansioni diverse da quelle precedentemente espletate dal dipendente debba essere strettamente collegato alle capacità professionali del lavoratore al momento del licenziamento. L'obbligo, infatti, non comprende il dovere del datore di lavoro di erogare al dipendente una formazione che lo renda idoneo allo svolgimento delle diverse mansioni ipoteticamente disponibili in azienda.

Pertanto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di ricollocazione in altre mansioni eventualmente disponibili, pur estendendosi a mansioni inferiori, è limitato a quelle compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento.

Il diritto del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, per i giudici, deve essere, infatti, comunque bilanciato con quello del datore di lavoro a che la sua organizzazione aziendale sia produttiva ed efficiente.

Nel caso in esame, la formazione ricevuta dai ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro non era riconducibile a quella richiesta per lo svolgimento della mansione inferiore e, per questa ragione, la Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha rigettato il ricorso dagli stessi presentato.

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