Nel caso in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro non si applica il regime indennitario ex art. 32 della legge n. 183/2010 ma quello risarcitorio. Nel caso in esame, un giornalista, il cui rapporto di lavoro era cessato dopo essere stato impiegato come lavoratore autonomo, in virtù della successione di diversi contratti a termine, per oltre 10 anni, senza soluzione di continuità, dal medesimo giornale, ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dello stesso. La Corte d’Appello ha accolto parzialmente la domanda del giornalista, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il giornale e ricostituendo lo stesso a tempo indeterminato, prevedendo, tuttavia, la condanna del datore al pagamento della sola indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, prevista in caso di illegittimità del termine apposto ai rapporti a tempo determinato. La Corte di Cassazione, nel ribaltare la pronuncia di merito, ha stabilito che in caso di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte di un contratto di lavoro autonomo, anche se a termine, dichiarato illegittimo è applicabile il risarcimento integrale del danno, non il semplice indennizzo. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, quest’ultima normativa trova applicazione soltanto in caso di declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, ipotesi meno grave e non sovrapponibile a quella oggetto di esame. Spetta, invece, al lavoratore un risarcimento in misura pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora alla effettiva riammissione in servizio.