Legittimo il licenziamento del dipendente che si rivolga in modo sgarbato e con atteggiamento aggressivo nei confronti della clientela. Il caso prende le mosse dall’impugnazione, da parte di un dipendente, addetto al banco macelleria di un supermercato, del licenziamento per giusta causa irrogatogli dal datore di lavoro in quanto lo stesso si era rivolto nei confronti di un cliente con toni aggressivi e volgari. La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda del dipendente, ritenendo che la condotta posta in essere costituisse una grave violazione degli obblighi contrattuali punibili con il licenziamento ai sensi del CCNL applicato al rapporto di lavoro, ribadisce quali sono i confini della verifica, in sede di legittimità, della giusta causa di recesso. La Corte precisa che la giusta causa è definibile come clausola generale, che richiede di essere specificata, da parte del giudice, in sede interpretativa, tramite la valorizzazione di fattori esterni. Nel caso di specie, per esempio, l’addetto al bancone del supermercato si era rifiutato di scusarsi con il cliente e aveva proseguito la discussione con toni sempre più accesi. La valutazione del giudice di merito concernente l’applicazione delle clausole generali non può essere sottratta a una verifica in sede di giudizio di legittimità. L’accertamento della ricorrenza degli elementi che integrano la giusta causa di licenziamento, invece, assegnata unicamente al giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità solo se la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito contenga “una denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale”. Su tali presupposti, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore e ha confermato la legittimità del licenziamento.