Il licenziamento collettivo nei gruppi di imprese

14 Dicembre 2022

In tema di licenziamenti collettivi, quando viene accertato, in concreto, l’esistenza di un unico soggetto datoriale tra più società (c.d. unico centro di imputazione tra imprese), la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i lavoratori del gruppo, anche se non vi è la prova dell'utilizzo promiscuo dell’attività dei dipendenti licenziati.

Con ordinanza n. 32834 dell’8 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha statuito che, qualora si configuri un unico centro di imputazione datoriale tra più società, il licenziamento collettivo avviato da una di esse deve coinvolgere tutti i lavoratori del gruppo, anche se non vi è la prova dell'utilizzo promiscuo delle attività dei dipendenti.

Così la Corte di Cassazione, oltre a ribadire gli indici tramite i quali è possibile rinvenire un unico centro di imputazione tra più società, ha posto l’accento sul requisito dell’“utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società, svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di vari imprenditori”, sottolineando come, una volta accertata la compenetrazione tra strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti, non vi sia la necessità di fornire la prova dell’utilizzo promiscuo della prestazione del singolo dipendente.

Il caso è scaturito dall’impugnazione del licenziamento, attuato nell’ambio di una procedura collettiva, da parte di una dipendente, che ne contestava l’legittimità sostenendo che la predetta procedura avrebbe dovuto coinvolgere anche il personale della società controllante, da considerare contitolare del rapporto di lavoro.

Accertato l’unico centro di imputazione datoriale tra le società del gruppo, sia in primo che in secondo grado, veniva dichiarata l’illegittimità del licenziamento in ragione dell’obbligo del datore di lavoro di selezionare i dipendenti da licenziare nell'ambito dell'intero complesso aziendale.

La società ricorreva, quindi, in Cassazione sostenendo la legittimità del licenziamento per la mancanza di prova in ordine all'uso promiscuo delle prestazioni lavorative della dipendente licenziata, la quale non aveva mai operato a favore delle altre società del gruppo.

Inoltre, la società ricorrente ha sostenuto che non fosse sufficiente, al fine di rilevare il centro unico di imputazione di interesse e la contitolarità dei rapporti di lavoro, l'integrazione tra le attività della controllante e della controllata.

La Corte di Cassazione rigettava però il ricorso proposto dalla società sulla base delle considerazioni di cui sopra, confermando la pronuncia di secondo grado.

Ad opinione della Corte, infatti, accertata l’esistenza dell’unico centro di imputazione di interessi tra diverse imprese, non è necessaria la prova della promiscuità dell’attività lavorativa da parte della dipendente licenziata, poiché la sola esistenza dell’unico centro implica, automaticamente, la riferibilità della prestazione di lavoro di ogni singolo lavoratore all’intero gruppo.

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