Risarcibilità del danno da “superlavoro”

25 Gennaio 2023

In tema di azione per ottenere il risarcimento, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per i danni cagionati dallo svolgimento di un’attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, il dipendente deve provare l’esecuzione della prestazione con modalità nocive e il nesso tra il lavoro così svolto e il danno subito, mentre, il datore di lavoro deve dimostrare che, al contrario, la prestazione si è svolta con modalità congrue e tollerabili.

Il caso prende le mosse dalla vicenda di un lavoratore che ha dedotto di aver lavorato a ritmi insostenibili, dovuti alla mancanza di una qualsiasi pianificazione e distribuzione dei carichi, a causa della carenza di personale, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico subito per violazione dell'art. 2087 c.c.

Nello specifico, il dipendente, a causa della predetta condizione di lavoro, lamentava di aver maturato patologie riconducibili alle condotte illecite del datore di lavoro: prima, infatti, aveva accusato di sintomi depressivi, poi, era stato colto da un infarto.

In primo e secondo grado le domande del lavoratore venivano rigettate a causa dell'assenza di prova, da parte del dipendente, delle violazioni imputate al datore di lavoro.

Con l’ordinanza n. 34968 del 28 novembre 2022, oggetto di commento, la Suprema Corte ha, invece, giudicato fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata del lavoratore.

In particolare, la Corte ha rilevato che l'azione proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è volta a far valere una responsabilità di tipo contrattuale legata alla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.

Sulla base di tale assunto, il dipendente che agisce per ottenere il risarcimento del predetto danno deve provare l'esistenza dello stesso, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra i due elementi. Va però osservato che, nei casi specifici in cui si verifica un possibile danno da “superlavoro”, in cui la nocività lamentata consiste nello svolgimento stesso della prestazione, tale onere deve essere rimodulato.

Infatti, nei casi in cui si voglia ottenere il risarcimento per un danno che deriva dall'attività lavorativa, ciò che viene in rilevo è l'inadempimento del datore di lavoro rispetto l'obbligo di garantire che lo svolgimento della prestazione non arrechi un pregiudizio al dipendente a causa di una usura psicofisica che ecceda quella connaturata all'esecuzione di quell'attività.

In tali casi, pertanto, il dipendente deve provare che lo svolgimento dell’attività lavorativa richiestagli dal datore di lavoro abbia ecceduto rispetto alla ragionevole tollerabilità e la sussistenza del nesso tra il danno subito e la prestazione così svolta.

Il datore di lavoro, invece, che deve garantire che l'attività sia effettuata con modalità che non rechino pregiudizio all'integrità fisica e alla personalità morale del dipendente, sarà tenuto a provare che i carichi di lavoro contestati risultano normali, congrui e tollerabili o che ricorre una diversa causa che rende il danno arrecato al dipendente a sé non imputabile.

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