I profili di illegittimità dell’appalto endoaziendale

19 Dicembre 2023

L’appalto endoaziendale è illegittimo se l’appaltatore non assume un rischio economico concreto e non crea un’organizzazione che consenta il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.

Come noto, gli appalti c.d. endoaziendali sono quelli caratterizzati dall'affidamento a un appaltatore esterno di attività che sono strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente.

Con l’ordinanza n. 32450 del 22 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che, in tali casi, si verifica un’interposizione illecita di manodopera quando l’appaltatore svolge compiti di mera gestione amministrativa del rapporto, senza assumere il rischio di impresa, né l’organizzazione della prestazione.

Il caso esaminato dalla Corte trae origine dal ricorso di un dipendente, da sempre addetto al medesimo servizio appaltato, che aveva rivendicato l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente, deducendo l’esistenza di un’illecita interposizione di manodopera.

La Corte d’Appello ha rigettato la domanda del dipendente, rilevando che non vi era la prova della gestione diretta del rapporto di lavoro da parte del committente.

La Suprema Corte, nel confermare la statuizione della Corte di merito, ha sottolineato l’importanza di differenziare i casi nei quali i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore vengono gestiti direttamente dal committente, da quella in cui questi esercita solo poteri di controllo sull’esecuzione dell’appaltato. In quest’ultima ipotesi, non opera il predetto divieto, perché non può essere impedito al committente di verificare l’esecuzione del servizio reso dal terzo appaltatore.

I giudici di legittimità hanno chiarito che il parametro considerato dal giudice di merito per l’esclusione della illecita intermediazione di manodopera è condivisibile, perché coerente con la giurisprudenza che ritiene che l’ipotesi di intermediazione illecita operi soltanto ove l’appaltatore metta a disposizione del committente esclusivamente la prestazione lavorativa del personale impiegato, senza, al contempo, assumere il rischio di impresa connesso all’attività resa e senza creare una struttura organizzativa volta al raggiungimento di un risultato produttivo.

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