Provvigioni c.d. “postume” nei rapporti di agenzia

4 Marzo 2024

Tra i rapporti di lavoro autonomo, quelli di agenzia presentano, tipicamente, caratteristiche peculiari, tali da meritare una regolamentazione, legale e collettiva, specifica. Tale complessità è ravvisabile rispetto a specifici aspetti del rapporto stesso, uno dei quali è, certamente, relativo al diritto alle provvigioni maturate dall’agente.

Tra i diritti di cui gli agenti godono – previsti, altresì, dalla normativa comunitaria – figura anche quello alla provvigione in relazione al proprio apporto alla conclusione degli affari della preponente.

Oltre alla relativa modalità di determinazione – che, di norma, è individuata in una percentuale da calcolarsi sul valore finale dell’affare che l’attività dell’agente ha consentito di far concludere alla società preponente – la normativa italiana prevede che l’agente abbia diritto al pagamento delle provvigioni relative a tutti gli affari conclusi durante il relativo contratto, se l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

L’estensione di tale previsione, indicata al primo comma dell’art. 1748 c.c., viene ulteriormente definita dal successivo comma terzo, il quale precisa che, con riferimento alle provvigioni relative agli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, il relativo diritto dell’agente sopravvive alla cessazione del rapporto nel caso in cui gli affari siano stati conclusi “entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto, e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta”.

Questo particolare scenario identifica quelle che, nella prassi, sono note come provvigioni “postume”, ossia quelle per le quali il diritto al pagamento sorga anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia tra il preponente e il lavoratore autonomo.

Sul tema, anche gli accordi economici collettivi, relativamente sia all’ambito industriale che a quello commerciale, prevedono un obbligo di relazione in capo all’agente nei confronti del preponente, al momento della chiusura del rapporto, attraverso il quale il lavoratore deve mettere al corrente il proprio (ex) preponente delle trattative in corso al momento della cessazione. Tali regolamentazioni, inoltre, chiariscono il diritto alla provvigione dell’agente cessato con riferimento alle trattative concluse nei sei mesi successivi o, in base alle previsioni definite dalle parti o alla natura dell’affare stesso, un più lungo termine, ove contrattualmente previsto.

Naturalmente, il requisito necessario per il riconoscimento delle provvigioni dovute, in virtù del più generale principio espresso nel comma primo dell’art. 1748 c.c., resta l’attività dell’agente, che deve essere stata determinante nella conclusione dell’affare stesso.  

Vale la pena, infine, chiarire che ove l’affare sia stato già concluso prima della cessazione del rapporto di agenzia e, per intese raggiunte tra il cliente e la preponente, sia concordato il pagamento differito o dilazionato da parte del cliente, non si potrebbe, in tal caso, parlare di provvigioni postume, essendo pacifico che l’agente, in tali circostanze, abbia già maturato il diritto al pagamento della provvigione.

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