Il contratto di soggiorno per i lavoratori stranieri

21 Marzo 2024

Quando un lavoratore straniero fa il suo ingresso nel territorio italiano al fine di svolgere attività di lavoro di natura subordinata, vige su quest’ultimo il successivo obbligo di sottoscrizione del c.d. contratto di soggiorno, che gli consente di proseguire la propria permanenza in Italia nel rispetto della normativa vigente.

L’art. 5-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’Immigrazione) è stato introdotto nel 2002 e prevede che il datore di lavoro e il dipendente di nazionalità extra-UE che giunga in Italia per eseguire attività lavorativa per suo conto debbano partecipare alla compilazione di un contratto di soggiorno, dal quale si evinca l’impegno del datore a (i) garantire la disponibilità, per il lavoratore, di un alloggio le cui caratteristiche rispettino la norma di legge di riferimento, nonché a (ii) farsi carico delle spese di viaggio di ritorno verso il Paese di origine del dipendente.

Al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore interessato dovrà recarsi presso lo sportello per l’immigrazione dove il datore di lavoro abbia, preventivamente, presentato domanda di nulla osta. Posto che tale domanda sia stata accolta dal questore competente, il nulla osta sarà comunicato in via telematica all’ufficio consolare del Paese del soggetto intenzionato a raggiungere l’Italia per motivi lavorativi il quale, a sua volta, rilascerà il visto di ingresso che consentirà l’arrivo del lavoratore in questione e, successivamente, la sottoscrizione da parte di quest’ultimo del contratto di soggiorno.

Soltanto la sottoscrizione di un contratto di soggiorno valido (che, dunque, contenga entrambe le previsioni appena menzionate) consente al dipendente di ottenere il corrispondente permesso di soggiorno e, pertanto, di rimanere sul territorio italiano nel rispetto della normativa vigente. Diversamente, la permanenza all’interno del Paese, al quale il lavoratore ha avuto accesso grazie al relativo visto d’ingresso rilasciato per motivi di lavoro, deve considerarsi irregolare.  

Il permesso di soggiorno successivamente concesso al lavoratore avrà la medesima durata già indicata nel contratto di soggiorno che, in ogni caso, non potrà eccedere quella di un anno, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, o di due anni, per quello indeterminato.   

Per quanto riguarda l’attività pratica demandata al datore di lavoro, quest’ultimo è chiamato alla compilazione parziale del contratto di soggiorno – che, come detto, verrà completato e sottoscritto dal lavoratore interessato – ogni qualvolta si ricorra a uno degli strumenti definiti dalla legislazione italiana volti a regolamentare l’ingresso dei lavoratori in Italia (e.g., decreto c.d. “flussi”, o attraverso la “Carta blu europea”).     

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