In caso di DVR lacunoso, dell’infortunio risponde il datore e non il delegato alla sicurezza

29 Novembre 2024

In caso di infortunio del lavoratore, la sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39168 dello scorso 25 ottobre, ha stabilito che la responsabilità sia ascrivibile al datore di lavoro – e non al dirigente delegato alla sicurezza - ove l’evento lesivo non sia stato previsto e valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Con la sentenza n. 39168 del 25 ottobre 2024, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha ribadito il principio consolidato per cui la delega in materia di sicurezza, rilasciata dal datore di lavoro ad altro soggetto interno all’organizzazione aziendale, “non può essere illimitata quanto all’oggetto delle attività trasferibili”. Risponde, dunque, dell’infortunio esclusivamente il datore di lavoro in caso di Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) lacunoso, anche in caso di imprese di grandi dimensioni.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha censurato la Corte territoriale per aver attribuito al ricorrente – dirigente con delega alla sicurezza – la responsabilità per l’infortunio verificatosi ai danni di un dipendente durante l’attività di carico di materiale prefabbricato. Infatti, pur avendo preso correttamente atto delle lacune presenti nel DVR aziendale, la Corte di Appello di Bolzano ha attribuito (erroneamente, secondo la Suprema Corte) tali carenze e, quindi, la responsabilità per l’infortunio, al dirigente ricorrente, ritenendolo imputabile dell’inadeguatezza delle misure di prevenzione inserite nel documento.

Secondo la Corte territoriale, in ragione della delega conferita, si trasferiscono in capo al dirigente munito di relativa delega tutti gli obblighi del datore in tema di sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, nel caso di specie, a tale soggetto doveva essere, altresì, attribuito l’obbligo di individuare e valutare i rischi connessi al lavoro svolto in azienda e di definire le misure cautelari necessarie a prevenirli, adottandole ed assicurandosi che i lavoratori le osservino.

Invero, con tale sentenza la Corte di Cassazione ha smentito la ricostruzione delle altre Corti che si sono espresse sul caso, offrendo, inoltre, una completa disamina della disciplina.

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che il datore di lavoro è il “garante” dell’incolumità fisica e morale di ciascun lavoratore, e ciò in forza delle disposizioni previste all’interno del Testo Unico in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), nonché, più ampiamente, ai sensi dell’art. 2087 c.c. Ciononostante, la Corte ha ammesso che, in imprese di grandi dimensioni, è plausibile che vi sia una gerarchia di responsabilità, anche in materia di sicurezza, che deve essere in concreto accertata, mantenendo comunque fermo il principio in forza del quale la delega non può essere illimitata quanto all'oggetto delle attività trasferibili.

Infatti, come ricordato dalla stessa Corte, il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) individua obblighi del datore di lavoro non delegabili per via della loro rilevanza. Tra questi, rientra espressamente l’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori al fine di una esaustiva redazione del DVR, contenente l’analisi valutativa dei rischi e l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, che va immediatamente aggiornato al mutare dell’organizzazione aziendale. 

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore avrà quindi l'obbligo – non delegabile – di analizzare e individuare, con il massimo grado di specificità, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, in esito a tale indagine, dovrà redigere e aggiornare periodicamente il DVR.

La Corte di Cassazione ha dunque concluso ritenendo che la sentenza impugnata abbia attribuito “decisivo rilievo” alla delega conferita in materia di sicurezza al dirigente ricorrente, tanto da elevarlo, erroneamente, in relazione ai suoi doveri e obblighi, ad “alter ego del datore di lavoro”.

Pertanto, la Suprema Corte ha escluso che le lacune delineate nel DVR potessero essere imputabili al soggetto delegato alla sicurezza, e che, al contrario e per le ragioni illustrate, queste restino ascrivibili esclusivamente al datore, che ne è il solo responsabile.

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